✅ ART 172 CDS: NORMATIVA SEGGIOLINI AUTO PER BAMBINI


NORMATIVA SEGGIOLINI AUTO: ART 172 DEL CODICE DELLA STRADA

Missione: Sicurezza bambini. I bambini devono essere posizionati su di un apposito seggiolino auto omologato.

Le normative europee ECE R 44 E R129 in materia di seggiolini per bambini si sono aggiornate, ciò nonostante è rimasto invariato l’art 172 del codice stradale.

La priorità assoluta resta quindi la sicurezza del bambino, infatti la normativa prevede che ogni bimbo, che abbia un’altezza inferiore a 1,50 metri debba essere posizionato su di un seggiolino, che deve essere omologato in base al suo peso

 L’art. 172 del Codice della Strada prevede l’obbligo del seggiolino per tutti i passeggeri sotto i 150 cm e i 12 anni di età. I seggiolini per auto sono distinti in 2 categorie e 5 Gruppi in base a peso e altezza.

L’art 172 del Codice della strada è l’articolo dedicato all’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.

Per sistema di ritenuta la Legge intende “un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni.
I bambini possono essere trasportati sugli autoveicoli rispettando specifiche condizioni determinate dal tipo di autoveicolo, dalle caratteristiche strutturali dello stesso, dai dispositivi di sicurezza presenti e dall’impiego cui il veicolo è destinato. Fatta questa doverosa premessa vediamo nel dettaglio cosa sancisce il Codice della Strada in merito alla sicurezza in auto.

L’ art. 172 cds stabilisce che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sui sedili anteriori e posteriori, usare le cinture per gli adulti e, per i bambini di statura inferiore a 1,50 m., sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al loro peso.

Il conducente che permette ai passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi. Il mancato rispetto della norma comporta l’ applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.

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ULTIMO AGGIORNAMENTO ART 172 CDS

Dall’ultimo aggiornamento del codice della strada, sono state introdotte diverse novità molto interessanti.

L’articolo 172 cds recita: I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

poi continua…

il seggiolino auto per bambini deve essere conforme ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Quindi in Italia il seggiolino deve essere utilizzato obbligatoriamente per bambini fino ai 150 cm di altezza e per qualsiasi spostamento.

Nello specifico si tratta delle normative europee ECE R44 04 e R129 in cui vengono stabiliti i parametri per la scelta del modello di seggiolino auto adatto ai bambini in base a peso ed altezza.

I vecchi seggiolini già acquistati potranno ancora essere utilizzati, fatta eccezione per quelli che presentano omologazione ECE R44 -01 e R44-02 che dovranno essere obbligatoriamente sostituiti.

Nonostante vengono praticate più di 100mila sanzioni all’anno per contravvenzioni per il mancato o errato uso dei sistemi di ritenuta dei bambini (seggiolini), le persone continuano a fregarsene e ignorare questo importante obbligo che può salvare la vita dei loro figli.

La cosa più drammatica è che le vittime della strada da 0 a 14 anni sono in aumento :-(.

Non dimenticare mai che: Il seggiolino auto salva la vita del tuo bambino.

Quindi non deve essere la paura di una sanzione a farti posizionare il tuo bambino nel seggiolino auto.

Milioni di genitori potrebbero rischiare la sicurezza dei loro figli a causa della confusione sui seggiolini auto

SANZIONI ART 172 CDS

Il conducente risponde del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte del passeggero dell’ auto se il passeggero è minore di età e se non è presente sul veicolo chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Di sicuro non deve essere una sanzione a farci sentire obbligati ad utilizzare il seggiolino auto per bambini. Il seggiolino auto protegge tuo figlio da traumi di ogni genere e può salvargli la vita.

Nell’ambito delle sanzioni previste dal codice della strada, non dimenticare tre punti molto importanti.

1)    ritiro immediato della patente per chi è al telefono mentre guida, si fa riferimento a tutte quelle persone che digitano sullo schermo o tastiera oppure che parlano al cellulare senza utilizzare auricolare o vivavoce in violazione all’articolo 173 del codice della strada.

La sospensione della patente per chi usa il cellulare verrebbe prevista già alla prima violazione, mentre oggi scatta solo per i recidivi. L’accertamento della condotta recidiva è più complicato se il precedente accertamente è stato effettuato da un altro corpo di polizia che non ha condiviso l’informazione.

Nel caso di utilizzo del cellulare alla guida non è previsto lo sconto del 30% pagando la multa entro cinque giorni.

Oltre a questo, in caso di incidente stradale dovuto a chiamate, messaggi e etc., il codice della strada prevede anche il sequestro amministrativo dello smartphone.

2)    divieto di sorpassare ciclisti se c’è uno spazio laterale minore 1,5 metri.

Il limite di spazio laterale per il sorpasso di ciclisti viene fissato a un metro e mezzo. Questo significa che bisogna valutare bene il momento del sorpasso. Bisogna però fare qualche considerazione:

– molti ciclisti sono un vero e proprio pericolo pubblico;

– spesso non si dispongono il fila indiana ma procedono di fianco e occupano la maggior parte della carreggiata;

– non procedono sulla linea bianca ma all’interno di essa, quindi effettuare il sorpasso ad un metro e mezzo dal ciclista significa invadere l’altra corsia, quindi bisogna fare molta attenzione;

– in caso di incidente tra auto e ciclista resta comunque complicato misurare quella distanza in fase di controllo su strada e di ricostruirla in caso di incidente;

– su molte strade italiane, specialmente quelle urbane, è già difficoltosa la viabilità delle sole auto in entrambi i sensi di marcia, per non parlare dell’assenza di segnaletica stradale verticale e orizzontale.

3)    Avvio dei controlli automatici per scoprire più facilmente chi circola senza assicurazione Rc auto. Riteniamo importane sfruttare la tecnologia per limitare al minimo la circolazione di auto senza revisione o senza rc auto. In termini generali questo migliorerà la tutela delle persone in circolazione sulle strade italiane.

Rimangono ancora da risolvere problemi di ritardi negli aggiornamenti degli archivi e banche dati delle assicurazioni e della motorizzazione.

L’art 172 cds ribadisce l’importanza e l’obbligatorietà delle cinture di sicurezza per bambini A ARTICOLO CINTURE e per tutti gli occupanti del veicolo ed introducendo in maniera sistematica l’uso dei sistemi di ritenuta (seggiolini e rialzi) per bambini.

Devi sapere che ogni anno vengono fatte più di 100mila multe per errato utilizzo e mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta per bambini.

Ma allora quali sono le sanzioni per chi viola gli obblighi della normativa seggiolini auto ?

–      Le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 80 euro ad un massimo di 323 euro. Se il conducente dell’auto ha, inoltre, preso due multe per la violazione dell’obbligo di dotarsi di seggiolino auto in un periodo di due anni viene sospesa la patente per un periodo dai 15 giorni ai 2 mesi. Inoltre quando il mancato uso riguarda un minore trasportato, ne risponde il conducente del veicolo;

–      Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 74,00 euro a 299,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino, la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente;

–      L’alterazione del normale funzionamento del dispositivo di sicurezza è punibile con una sanzione di 40/162 €;

–      L’importazione, la produzione e la commercializzazione in Italia di dispositivi di ritenuta non omologati è punibile con una multa che varia da 841 € a 3.366 €

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NORMATIVA SEGGIOLINI AUTO: L’ART. 172 CDS NEL DETTAGLIO

COMMA 1 > Art 172 cds: classificazione internazionale dei veicoli

Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47.

Comma 2: Il conducente ed i passeggeri dei veicoli hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Di seguito troverai una spiegazione dettagliata delle categorie M1, N1, N2 ed N3.

L’articolo 47 del Codice della Strada classifica i veicoli su strada in 12 categorie valide a livello internazionale. Le categorie di veicoli che sono interessate ai sistemi di ritenuta per bambini sono due:

Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote.

Eccole nel dettaglio:

M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Sui veicoli facenti parte delle categorie M1 e N1 muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispositivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.
La nuova norma perciò fa divieto ASSOLUTO di trasportare i bambini di età inferiore a 3 anni sui sedili posteriori se non viaggiano su dispositivi adeguati ed idonei, anche in presenza di accompagnatore maggiore di 16 anni di età (cosa che invece era ammessa con la precedente versione della norma). In poche parole se non ci sono seggiolini o adattatori i bambini non possono essere trasportati, con nessuna eccezione.

Singolare è il caso dei veicoli che fin dall’immatricolazione non prevedono le cinture di sicurezza e per struttura stessa del veicolo non ne consentono neanche l’installazione postuma.
Si tratta di autoveicoli molto vecchi (ad esempio le auto d’epoca) che rientrano nella categoria internazionale M1, N1, N2, N3 sui quali “è consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza.

I bambini al di sotto dei tre anni su questi veicoli non possono essere trasportati. Questo comma è volto a garantire una maggiore sicurezza dei bambini, ma non prevede, tuttavia, una sanzione amministrativa in caso di effrazione (escludendo ovviamente gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale).

Autocarri
Gli autocarri, definiti dal Codice della Strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” e appartenenti alle categorie internazionali N1, N2 e N3, consentono il trasporto a bordo solo delle persone addette all’uso o al trasporto di cose. L’Articolo 82 del Codice della strada di fatto sancisce l’impossibilità di far viaggiare i bambini su questi veicoli. Di norma. Eh sì, perché in caso di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, essi possono prendere posto sugli autocarri. Come? Con che sistema di ritenuta? Con quali vincoli? Questo però non ci è dato sapere…

COMMA 2 > SEGGIOLINO AUTO: responsabilita’ e obbligo del conducente

Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

Quindi il conducente nel momento in cui si mette al veicolo dell’auto è responsabile di tutti i passeggeri. Nota bene: il conducente risponde anche dei danni a persone senza cintura non risarciti dall’assicurazione.

COMMA 3 > Art 172 cds: i veicoli vietati ai bambini

Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare, mentre i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m

COMMA 4 > sistemi di ritenuta per bambini sui trasporti pubblici e privati

I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

Quindi in taxi e veicoli a noleggio i bambini non devono mai sedere sul sedile anteriore e devono essere sempre accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni

Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare, mentre quelli di più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri o maggiore di 36kg.

COMMA 5 > SEGGIOLINO AUTO LEGGE airbag

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

COMMA 6 art 172 cds > SEGGIOLINO AUTO LEGGE

Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.

I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

COMMA 7 > normativa SEGGIOLINi AUTO  bus e minibus

I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 (quindi autobus e minibus) devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

Oltre questo l’informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

COMMA 8 > OBBLIGHI CINTURE DI SICUREZZA: CHI PUO’ NON PORTARLA

Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

  1. a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
  2. b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

  1. c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  2. d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
  3. e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
  4. f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  5. g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
  6. h) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

COMMA 9 > SEGGIOLINO AUTO LEGGE

Fino all’8 Maggio 2009, sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni.

COMMA 10 > SEGGIOLINO AUTO LEGGE – SANZIONI

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Attenzione: in caso di recidiva si rischia la sospensione della patente

COMMA 11 > seggiolini auto: utilizzo sistemi di ritenuta

Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 € a 162 €.

COMMA 12 > divieti e obblighi SEGGIOLINO AUTO

Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 841 euro a 3.366 €

COMMA 13 > SEGGIOLINO AUTO LEGGE

I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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